Art. 202 (Codice penale militare di guerra) — Atti di ribellione collettiva
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[1]Sono puniti con la reclusione militare da dieci a venti anni i prigionieri di guerra, che, riuniti in numero di sei o piu':
[2]1° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, dato da un superiore;
[3]2° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un superiore.
[4]Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto a coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la ribellione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva