Art. 204 (Codice penale militare di guerra) — Provocazione
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Se alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti e' commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza, ovvero in una minaccia o ingiuria grave, e immediatamente dopo di essa, alla pena di morte e' sostituita la reclusione militare non inferiore a quindici anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva