Art. 243 (Codice penale militare di guerra) — Sospensione del procedimento penale
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[1]Durante lo stato di guerra, e' sospeso, dopo l'interrogatorio dell'imputato, il procedimento penale per i reati di renitenza alla leva, di diserzione e di mancanza alla chiamata, nei confronti di persone appartenenti al momento del commesso reato, o successivamente destinate, a reparti mobilitati; salvo che sia diversamente disposto dal Ministro competente, ovvero dal comandante della grande unita', presso cui e' costituito il tribunale militare di guerra, o da un comandante a lui superiore.
[2]La sospensione del procedimento non puo' essere disposta:
[3]1° se il reato importa l'applicazione della pena di morte;
[4]2° se altra persona e' imputata di concorso in detti reati o di favoreggiamento, e deve restare in stato di custodia preventiva;
[5]3° se contro l'imputato si procede anche per altro reato, diverso da quello di alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare.
[6]La sospensione e' revocata, se l'imputato cessa di prestare servizio presso reparti mobilitati.
[7]Le disposizioni precedenti si applicano anche relativamente ai procedimenti penali a carico di renitenti, mancanti o disertori, che rimpatriano volontariamente o sono estradati.
[8]La sospensione del procedimento non impedisce l'esecuzione degli atti urgenti.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 15 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva