Art. 278 (Codice penale militare di guerra) — Applicazione delle norme del codice penale militare di pace
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[1]L'istruzione sommaria puo' essere disposta, qualunque sia la pena dalla legge stabilita per il reato.
[2]Nell'istruzione sommaria si osservano le disposizioni del codice penale militare di pace e, in quanto applicabili, quelle della sezione precedente.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 15 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva