Art. 279 (Codice penale militare di guerra) — Applicazione delle norme del codice penale militare di pace
[1]Il giudizio si svolge e si compie secondo le norme della procedura penale militare di pace, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
[2]La lettura delle deposizioni testimoniali, oltre che nei casi indicati nell'articolo 369 del codice penale militare di pace, e' consentita anche per quelle ricevute a norma dell'articolo 275 e del secondo comma dell'articolo 280 di questo codice.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva