Art. 33 (Codice penale militare di guerra) — Detrazione dalla durata della pena del periodo trascorso in speciali reparti combattenti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 ottobre 1994 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →
[1]Con la cessazione dello stato di guerra cessano l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione militare di guerra, salvo che la legge disponga altrimenti.
[2]Per gli appartenenti ai corpi nazionali che si trovano all'estero, l'applicazione della legge penale militare di guerra cessa dal momento in cui i corpi stessi rientrano nel territorio dello Stato.
Testo vigente dal 25 ottobre 1994 al 25 ottobre 1994 · versione 39 su Normattiva