Art. 33 (Codice penale militare di guerra) — Detrazione dalla durata della pena del periodo trascorso in speciali reparti combattenti
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[1]Con la cessazione dello stato di guerra cessano l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione militare di guerra, salvo che la legge disponga altrimenti.
[2]Per gli appartenenti ai corpi nazionali che si trovano all'estero, l'applicazione della legge penale militare di guerra cessa dal momento in cui i corpi stessi rientrano nel territorio dello Stato.
Testo vigente dal 22 agosto 1957 al 22 agosto 1957 · versione 7 su Normattiva