Art. 35 (Codice penale militare di guerra)Differimento della esecuzione della pena in rapporto alla estinzione di essa

Il periodo, durante il quale la esecuzione della pena rimane differita a norma degli articoli precedenti, non e' computato agli effetti della estinzione della pena stessa per decorso del tempo.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art35 · fonte su Normattiva