Art. 35 (Codice penale militare di guerra) — Differimento della esecuzione della pena in rapporto alla estinzione di essa
Il periodo, durante il quale la esecuzione della pena rimane differita a norma degli articoli precedenti, non e' computato agli effetti della estinzione della pena stessa per decorso del tempo.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva