Art. 49 (Codice penale militare di guerra) — Reati contro il comandante supremo
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[1]Il militare, che attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del comandante supremo, e' punito con la morte con degradazione.
[2]In ogni altro caso di offesa, si applicano le pene stabilite per il reato d'insubordinazione dal codice penale militare di pace, aumentata la pena detentiva temporanea dalla meta' a due terzi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva