Art. 5 (Codice penale militare di guerra) — Applicazione della legge penale militare di guerra in caso di urgente e assoluta necessità
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[1]Nei casi straordinari, in cui ragioni di urgente e assoluta necessita' lo richiedano, puo', con decreto Reale, ordinarsi l'applicazione, anche in tempo di pace, della legge penale militare di guerra, in tutto il territorio dello Stato, o in una o piu' parti di esso.
[2]Nel caso preveduto dal comma precedente, il territorio, relativamente al quale e' disposta l'applicazione della legge penale militare di guerra, e' equiparato, agli effetti dell'applicazione stessa, al territorio in stato di guerra.
[3]La disposizione del comma precedente si osserva anche in ogni altro caso, in cui, a norma di questo codice, e' disposta l'applicazione della legge penale militare di guerra in relazione a luoghi che non sono in stato di guerra.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 21 marzo 2003 · versione 0 su Normattiva