Art. 61 (Codice penale militare di guerra) — Militare nemico che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare
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[1]Il militare delle forze armate nemiche o qualsiasi altra persona al servizio dello Stato nemico, che s'introduce travestito in alcuno dei luoghi indicati nel primo comma dell'articolo 59, e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto.
[2]Se il colpevole, per travestirsi, ha indossato una uniforme militare italiana, la pena e' della morte mediante fucilazione nella schiena.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva