Art. 61 (Codice penale militare di guerra)Militare nemico che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare

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[1]Il militare delle forze armate nemiche o qualsiasi altra persona al servizio dello Stato nemico, che s'introduce travestito in alcuno dei luoghi indicati nel primo comma dell'articolo 59, e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

[2]Se il colpevole, per travestirsi, ha indossato una uniforme militare italiana, la pena e' della morte mediante fucilazione nella schiena.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art61 · fonte su Normattiva