Art. 65 (Codice penale militare di guerra) — Porto od uso di macchine fotografiche
Chiunque, nella zona delle operazioni militari, senza permesso dell'Autorita' competente, porta o usa macchine fotografiche di qualsiasi specie, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva