Art. 78 (Codice penale militare di guerra) — Comunicazione di notizie mediante corrispondenza
Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, spedisce corrispondenze per qualsiasi destinazione, contenenti alcuna delle notizie indicate negli articoli 72, 75 e 77, e' punito, per cio' solo, indipendentemente dall'avvenuta consegna al destinatario, con la reclusione militare fino a un anno.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva