Art. 66 (Codice penale militare di guerra) — Rivelazione di segreti militari al nemico
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[1]Il militare, che rivela al nemico, in tutto o in parte, lo stato o la situazione delle forze armate terrestri, marittime o aeree, il piano di una operazione o spedizione, gli accampamenti o le posizioni, i segnali di qualunque natura, i luoghi di rifornimento, lo stato delle provvigioni in armi, munizioni, combustibili, viveri o denari; o, in generale, comunica al nemico documenti, oggetti o notizie, che possono produrre il nocumento enunciato nel primo comma dell'articolo 59, o comunque favorire le operazioni delle forze armate nemiche, ovvero nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano, e' punito con la morte con degradazione.
[2]Se dal fatto non puo' derivare il vantaggio o il nocumento enunciato nel comma precedente, si applica l'ergastolo.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva