Art. 87 (Codice penale militare di guerra)Denigrazione della guerra

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[1]Fuori dei casi preveduti dall'articolo 265 del codice penale, chiunque, a fine di denigrare la guerra, pubblicamente fa atti di vilipendio o profferisce parole di disprezzo o invettive contro la guerra, la condotta o le operazioni di essa, ovvero contro le forze armate dello Stato o coloro che vi appartengono, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

[2]La stessa pena si applica, quando le espressioni di denigrazione o le parole di disprezzo o le invettive sono contenute in corrispondenze spedite da militari o dirette a militari per qualsiasi destinazione, indipendentemente dall'avvenuta consegna al destinatario.

[3]Se il colpevole e' un ufficiale, la pena e' aumentata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 3 febbraio 2002 · versione 0 su Normattiva

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