Art. 86 (Codice penale militare di guerra) — Fatti diretti a indurre alla sospensione o alla cessazione delle ostilità
Articolo abrogato dalla l. 18 marzo 2003, n. 42.
Abrogato dal 21 marzo 2003 · versione 47 su Normattiva
Articolo abrogato dalla l. 18 marzo 2003, n. 42.
Abrogato dal 21 marzo 2003 · versione 47 su Normattiva
3 versioni dal 1941
Collegamenti
Art. 169 — Omissione di provvedere alla cessazione delle ostilita'
Il comandante, che, avendo ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della conclusione della pace, omette per colpa, di disporre prontamente che le forze militari dipendenti dal suo comando cessino dalle ostilita', e' punito…
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2003, N. 42…
Art. 168 — Prolungamento arbitrario delle ostilita'
… motivo, prolunga le ostilita', dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della conclusione della pace, e' punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.…
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2003, N. 42…
Art. 243 — Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano
… muova guerra o compia atti di ostilita' contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilita' si verificano, si …
Art. 80
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2003, N. 42…
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art86 · fonte su Normattiva