Art. 81 (Codice penale militare di guerra) — Reati commessi in luoghi che non sono in stato di guerra
Fuori del caso indicato nell'articolo 78, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche quando i reati da essi preveduti siano commessi in luoghi che non sono in stato di guerra.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva