capo VI — Distruzione o danneggiamento di opere, di edifici o di cose mobili militari
- Art. 167 — Distruzione o sabotaggio di opere militari
- Art. 168 — Danneggiamento di edifici militari
- Art. 169 — Distruzione o deterioramento di cose mobili militari
- Art. 170 — Fatti colposi
- Art. 171 — Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla entità del danno
- Art. 172 — Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato