Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1976 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Nei confronti degli ufficiali che, a decorrere dal 1° gennaio 1976, vengono collocati nelle posizioni di stato di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la riliquidazione della pensione ivi prevista, si effettua secondo le disposizioni sulla base pensionabile di cui all'articolo 16 della presente legge. Dalla suddetta data, sul trattamento economico di ausiliaria va disposta la ritenuta in conto entrate Tesoro di cui all'articolo 13.

Testo in vigore dal 7 maggio 1976 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-29;177~art18 · fonte su Normattiva