Art. 28 — Servizi ammessi a riscatto
I servizi comunque prestati anteriormente al 1° giugno 1974 nelle categorie di personale di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sprovvisti di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a fondi sostitutivi di essa sono computati a domanda mediante riscatto, per il periodo di effettiva prestazione, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 14, secondo comma, del decreto medesimo, cosi' come modificato dallo articolo 14 della presente legge.
Testo vigente dal 7 maggio 1976
