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I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono collocati a riposo al compimento del: 60° anno di eta', se marescialli; 58° anno di eta', se brigadieri o vicebrigadieri; 56° anno di eta', se guardie scelte o guardie.

Testo in vigore dal 23 marzo 1955 al 23 maggio 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-03-11;85~art1 · fonte del testo