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I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono collocati a riposo al compimento del: 60° anno di eta', se marescialli; 58° anno di eta', se brigadieri o vicebrigadieri; 56° anno di eta', se guardie scelte o guardie.
Testo in vigore dal 23 marzo 1955 al 23 maggio 1958
