Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono collocati a riposo al compimento del: 60° anno di eta', se marescialli; 58° anno di eta', se brigadieri o vicebrigadieri; 56° anno di eta', se guardie scelte o guardie.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 aprile 1958, n. 460

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La L. 3 aprile 1958, n. 460 ha disposto (con l'art. 124) che Tabella dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio Permanente, dalla ferma volontaria e dalla rafferma (Legge 11 marzo 1955, n. 85) 1. - Marescialli............................................ anni 60 2. - Brigadieri e vice brigadieri........................... anni 5

Testo in vigore dal 23 maggio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1955 al 23 maggio 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 aprile 1958, n. 460

    La L. 3 aprile 1958, n. 460 ha disposto (con l'art. 124) che Tabella dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio Permanente, dalla ferma volontaria e dalla rafferma (Legge 11 marzo 1955, n. 85) 1. - Marescialli............................................ anni 60 2. - Brigadieri e vice brigadieri........................... anni 5

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-03-11;85~art1 · fonte del testo