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I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono collocati a riposo al compimento del: 60° anno di eta', se marescialli; 58° anno di eta', se brigadieri o vicebrigadieri; 56° anno di eta', se guardie scelte o guardie.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 aprile 1958, n. 460
1La L. 3 aprile 1958, n. 460 ha disposto (con l'art. 124) che Tabella dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio Permanente, dalla ferma volontaria e dalla rafferma (Legge 11 marzo 1955, n. 85) 1. - Marescialli............................................ anni 60 2. - Brigadieri e vice brigadieri........................... anni 5
Testo in vigore dal 23 maggio 1958 al 16 dicembre 2010
