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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1951 al 22 dicembre 2008. 135 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Le disposizioni per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio, di cui all'art. 833 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, e all'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, continuano ad applicarsi ai sottufficiali e militari di truppa in carriera continuativa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' raggiunto i limiti di eta' di cui al precedente art. 1 ed a quelli che li raggiungano entro cinque anni dalla data suddetta senza aver compiuto il 35° anno di servizio se aiutanti di battaglia o marescialli maggiori nominati a cariche speciali, il 30° se marescialli maggiori ed il 25° se di grado inferiore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-03-29;210~art3 · fonte del testo