Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1951 al 22 dicembre 2008. 150 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri che, cessati dal servizio effettivo, siano stati ininterrottamente trattenuti in servizio e che in tale posizione si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge potranno, a giudizio insindacabile del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, essere ulteriormente trattenuti alle armi in soprannumero all'organico stabilito per ciascun grado, purche': ne facciano domanda entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge; siano dichiarati fisicamente idonei ad incondizionato servizio; ne siano giudicati meritevoli perche' in possesso di spiccati requisiti. I predetti sottufficiali e militari di truppa saranno collocati in congedo al raggiungimento dei limiti di eta' stabiliti dall'art. 1 della presente legge per i pari grado della carriera continuativa. Essi potranno, pero', in qualsiasi momento, ottenere di lasciare il servizio a domanda; potranno altresi' essere collocati in congedo di autorita' per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-03-29;210~art4 · fonte del testo