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I professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio forniti di idoneita' diversa da quella relativa alla cattedra o al posto di cui sono titolari conseguita entro i termini di tempo previsti dall'art. 1 possono parimenti chiedere il collocamento nel ruolo per l'insegnamento al quale la idoneita' posseduta si riferisce. Il numero delle cattedre lasciate vacanti dai professori di ruolo ordinario passati, a sensi del comma precedente, ad altra cattedra, e' messo a disposizione degli aspiranti indicati nei precedenti articoli, in aggiunta al contingente stabilito dall'annessa tabella per le rispettive materie o gruppi di materie e sara' comunque allo stesso fine utilizzato anche nel caso in cui dette cattedre si riferiscano a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso scopo, sono soppressi, sempre che si riferiscano ad insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, i posti lasciati vacanti dai professori di ruolo speciale transitorio passati, ai sensi del comma precedente, ad altro ruolo e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

Testo in vigore dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-05-23;505~art3 · fonte del testo