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Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi, in possesso della idoneita' all'insegnamento della filosofia e della storia conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami entro i termini di tempo previsti dall'art. 1, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti, le cattedre che si renderanno vacanti successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Analogamente si procedera' nei confronti degli insegnanti ciechi in possesso, nei termini sopradetti, della idoneita' conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, che non ottengano il collocamento in ruolo per insufficienza del numero delle cattedre indicate, per tali materie nell'annessa tabella.
Testo in vigore dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010
