Le trasgressioni all'obbligo di cui al secondo comma del precedente articolo 2 Sono punite con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unita' minorata non assunta.
Testo vigente dal 3 agosto 1961
Le trasgressioni all'obbligo di cui al secondo comma del precedente articolo 2 Sono punite con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unita' minorata non assunta.
Testo vigente dal 3 agosto 1961
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Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1961-07-21;686~art4 · fonte su Normattiva