Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
Art. 12 — Determinazione provvisoria degli onorari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1980 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'articolo 2 gli onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alle vacazioni di cui all'articolo 4.
Testo in vigore dal 15 luglio 1980 al 1 luglio 2002
