Art. 11 — Liquidazione dei compensi ed opposizione
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, posto che la stessa viene prospettata muovendo dalla premessa interpretativa secondo cui ha carattere di autonomia - rispetto alla causa civile in cui si è provveduto alla contestata liquidazione dell'onorario al consulente tecnico d'ufficio - il procedimento di opposizione regolato dall'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le opere eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), nel quale soggetti <<interessati>> a comparire ('ex' art. 29 della legge n. 794 del 1942) sono da ritenersi tutti coloro che dalla liquidazione stessa possano risentire pregiudizio: senza distinzione tra le parti costituite e quelle rimaste contumaci in detta causa civile, alle quali, personalmente, va quindi notificato l'atto di opposizione; limitando la notificazione del ricorso del consulente alle sole parti costituite nella causa in cui è stato liquidato il compenso, si verrebbe immancabilmente a ledere il diritto di difesa degli altri <<interessati>>, sui quali si rifletterebbe direttamente, con riguardo all'entità delle spese giudiziali, una pronuncia resa 'inter alios'. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 295/1995, 417/1996, 175/1997.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 307 c.p.c.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, l. 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), "nella parte in cui, [nel caso di ricorso avverso la liquidazione del compenso spettante al perito, per le operazioni peritali espletate a richiesta dell'autorità giudiziaria] non prevede la comunicazione al ricorrente del decreto del presidente del tribunale in calce al ricorso, con cui viene fissata la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio ed è determinato il termine per la notificazione del decreto e del ricorso stesso alla controparte interessata", in quanto - posto che l'art. 29 l. n. 794 del 1942 sancisce che "il presidente del tribunale o della corte d'appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati dinanzi al collegio in camera di consiglio" e che "il decreto è notificato a cura dell'interessato"; che tale schema procedurale non include nel suo contenuto precettivo alcun termine di decadenza; che la mancanza di un'espressa previsione dell'obbligo di comunicare il decreto di fissazione dell'udienza e del termine di notificazione del ricorso alla controparte si spiega in quanto trova applicazione il generale principio di cui all'art. 136 cod. proc. civ.; e che il ricorso proposto ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6, l. n. 319 del 1980 è atto impugnatorio della liquidazione, già operata dal giudice o dal p.m. che ha nominato il perito avente diritto al compenso, che costituisce espressione di un diritto attribuito dalla norma col solo onere di osservare il termine di venti giorni "dall'avvenuta comunicazione" (del decreto di liquidazione) - la possibile interpretazione "adeguatrice" della disposizione impugnata induce ad escludere che l'inutile decorso del termine di notifica indicato nel decreto di fissazione dell'udienza emesso ai sensi dell'art. 29 cit. comporti, pur in difetto della comunicazione del decreto stesso, la decadenza dall'impugnazione già tempestivamente proposta ai sensi dell'art. 11, comma 5, l. n. 319 del 1980, tenuto conto che il semplice deposito di un provvedimento nella cancelleria non offre al soggetto che lo ha richiesto quella ragionevole possibilità di tempestiva conoscenza, senza oneri eccedenti la normale diligenza, che è necessaria quando viene in considerazione l'osservanza di un termine per l'esercizio del diritto di agire e di difendersi in giudizio. - S. nn. 125/1972, 22/1973, 238/1976, 15/1977, 303/1985, 120/1986, 156/1986, 358/1996. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 11 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
Qestione già dichiarata infondata, sul rilievo (valido anche per i casi in cui il custode abbia prestato comunque la sua opera in un processo penale) che l'ordinamento appresta strumenti processuali idonei a garantire le pretesa creditoria del custode giudiziario. - O. n. 38/1988.
Art. 3 cost. · Art. 11 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
In materia processuale e` consentito al legislatore di prevedere procedimenti differenziati e di regolare in modo non rigidamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano violati i principi fondamentali di garanzia ed effettivita` della tutela giurisdizionale: violazione che non ricorre in ordine al diritto del custode giudiziario al compenso, il quale e` oggetto di tutela diversa ma non deteriore rispetto a quella riservata agli altri ausiliari del giudice. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 11, comma quinto, L. 8 luglio 1980 n. 319, nella parte in cui non consente al custode giudiziario di avvalersi, avverso il decreto di liquidazione del compenso, del rimedio ivi previsto per gli altri ausiliari del giudice).
Art. 3 cost. · Art. 11 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1980
urn:nir:stato:legge:1980-07-08;319~art11 · fonte su Normattiva