Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1957 al 30 luglio 1980. Leggi il testo vigente →
Salvi i casi indicati nel precedente articolo, i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono compensati, per l'attivita' prestata, a vacazioni, in proporzione del tempo impiegato. Le vacazioni sono di due ore e nel calcolo delle medesime non e' computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno. Il diritto a vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto il diritto intero. Per ogni incarico ciascun perito non puo' ricevere piu' di quattro vacazioni al giorno. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni. Il magistrato, prima di conferire l'incarico al perito, deve farsi rilasciare una dichiarazione relativa al numero ed alla natura degli incarichi che al perito stesso sono stati gia' conferiti e che sono ancora in corso. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato e' tenuto, sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1957 al 30 luglio 1980
