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Salvi i casi indicati nel precedente articolo, i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono compensati, per l'attivita' prestata, a vacazioni, in proporzione del tempo impiegato. Le vacazioni sono di due ore e nel calcolo delle medesime non e' computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno. Il diritto a vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto il diritto intero. Per ogni incarico ciascun perito non puo' ricevere piu' di quattro vacazioni al giorno. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni. Il magistrato, prima di conferire l'incarico al perito, deve farsi rilasciare una dichiarazione relativa al numero ed alla natura degli incarichi che al perito stesso sono stati gia' conferiti e che sono ancora in corso. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato e' tenuto, sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1957 al 30 luglio 1980

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 2/1981

    Questione infondata
    28 gennaio 1981

    È manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956 n. 1426 (recante norme sulla liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio) sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 3, primo comma Cost., per il dubbio che i compensi previsti dalle norme impugnate siano inadeguati alla qualita` e quantita` della prestazione e determinino un'ingiustificata disparita` retributiva a danno dei consulenti d'ufficio in raffronto con i consulenti tecnici di parte e con gli altri ausiliari del giudice il cui compenso non e` disciplinato dalla legge impugnata. Tale questione e` gia` stata dichiarata non fondata con sentenza n. 88 del 1970 e manifestamente infondata con ordinanza n. 69 del 1979. - Cfr. sent. n. 88 del 1970; ord. n. 69 del 1979.

    Art. 36 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 108 cost.

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  • Ordinanza n. 102/1980

    Questione infondata
    25 giugno 1980

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 88/1970 e O. n. 69/1979.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria

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  • Ordinanza n. 69/1979

    Questione infondata
    4 luglio 1979

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 88/1970.

    Art. 3 cost. · Art. 2 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 3 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 4 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-01;1426~art3 · fonte del testo