Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1980 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.
Abrogato dal 30 luglio 1980
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Provvedimento abrogato dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.
Abrogato dal 30 luglio 1980
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956 n. 1426 (recante norme sulla liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio) sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 3, primo comma Cost., per il dubbio che i compensi previsti dalle norme impugnate siano inadeguati alla qualita` e quantita` della prestazione e determinino un'ingiustificata disparita` retributiva a danno dei consulenti d'ufficio in raffronto con i consulenti tecnici di parte e con gli altri ausiliari del giudice il cui compenso non e` disciplinato dalla legge impugnata. Tale questione e` gia` stata dichiarata non fondata con sentenza n. 88 del 1970 e manifestamente infondata con ordinanza n. 69 del 1979. - Cfr. sent. n. 88 del 1970; ord. n. 69 del 1979.
Art. 36 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 108 cost.
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 88/1970 e O. n. 69/1979.
Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 88/1970.
Art. 3 cost. · Art. 2 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 3 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 4 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
I consulenti tecnici di ufficio sono soggetti estranei all'organizzazione degli uffici giudiziari, ma sono ausiliari del giudice. Pertanto, in rapporto a tale qualità non possono essere considerati, a proposito della valutazione delle loro prestazioni e della liquidazione del relativo compenso, come dei puri e semplici lavoratori autonomi. Inoltre il lavoro da essi svolto nell'espletamento dell'incarico loro affidato non si presta a rientrare in uno schema che coinvolga un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e quindi un qualsiasi giudizio sull'adeguatezza e sulla sufficienza di quest'ultima. Conseguentemente ai suddetti consulenti non è applicabile, riguardo alla liquidazione del compenso, l'art. 36 della Costituzione. Non è quindi fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) sollevata, per la pretesa inadeguatezza delle tariffe, in riferimento all'indicato precetto della Costituzione.
Art. 2 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 3 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 4 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 1957 al 30 luglio 1980. 209 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Salvi i casi indicati nel precedente articolo, i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono compensati, per l'attivita' prestata, a vacazioni, in proporzione del tempo impiegato. Le vacazioni sono di due ore e nel calcolo delle medesime non e' computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno. Il diritto a vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto il diritto intero. Per ogni incarico ciascun perito non puo' ricevere piu' di quattro vacazioni al giorno. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni. Il magistrato, prima di conferire l'incarico al perito, deve farsi rilasciare una dichiarazione relativa al numero ed alla natura degli incarichi che al perito stesso sono stati gia' conferiti e che sono ancora in corso. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato e' tenuto, sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-01;1426~art3 · fonte del testo