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Le vacazioni per le perizie ordinate dal giudice penale sono:
- a)la prima di lire 2000 e ciascuna delle successive di lire 1000 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio universitario o equivalente;
- b)la prima di lire 1000 e ciascuna delle successive di lire 700 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio di scuola media superiore;
- c)la prima di lire 800 e ciascuna delle successive di lire 500, per gli altri periti o consulenti tecnici, interpreti e traduttori. Le suddette vacazioni, per le consulenze tecniche ordinate dal giudice civile, possono essere aumentate di un quarto.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1957 al 30 luglio 1980
