Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1980 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.
Abrogato dal 30 luglio 1980
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Provvedimento abrogato dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.
Abrogato dal 30 luglio 1980
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956 n. 1426 (recante norme sulla liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio) sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 3, primo comma Cost., per il dubbio che i compensi previsti dalle norme impugnate siano inadeguati alla qualita` e quantita` della prestazione e determinino un'ingiustificata disparita` retributiva a danno dei consulenti d'ufficio in raffronto con i consulenti tecnici di parte e con gli altri ausiliari del giudice il cui compenso non e` disciplinato dalla legge impugnata. Tale questione e` gia` stata dichiarata non fondata con sentenza n. 88 del 1970 e manifestamente infondata con ordinanza n. 69 del 1979. - Cfr. sent. n. 88 del 1970; ord. n. 69 del 1979.
Art. 36 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 108 cost.
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 88/1970 e O. n. 69/1979.
Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 88/1970.
Art. 3 cost. · Art. 2 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 3 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 4 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
I consulenti tecnici di ufficio sono soggetti estranei all'organizzazione degli uffici giudiziari, ma sono ausiliari del giudice. Pertanto, in rapporto a tale qualità non possono essere considerati, a proposito della valutazione delle loro prestazioni e della liquidazione del relativo compenso, come dei puri e semplici lavoratori autonomi. Inoltre il lavoro da essi svolto nell'espletamento dell'incarico loro affidato non si presta a rientrare in uno schema che coinvolga un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e quindi un qualsiasi giudizio sull'adeguatezza e sulla sufficienza di quest'ultima. Conseguentemente ai suddetti consulenti non è applicabile, riguardo alla liquidazione del compenso, l'art. 36 della Costituzione. Non è quindi fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) sollevata, per la pretesa inadeguatezza delle tariffe, in riferimento all'indicato precetto della Costituzione.
Art. 2 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 3 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 4 Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 1957 al 30 luglio 1980. 115 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le vacazioni per le perizie ordinate dal giudice penale sono:
tolto: a) la prima di lire 2000 e ciascuna delle successive di lire 1000 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio universitario o equivalente;
tolto: b) la prima di lire 1000 e ciascuna delle successive di lire 700 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio di scuola media superiore;
tolto: c) la prima di lire 800 e ciascuna delle successive di lire 500, per gli altri periti o consulenti tecnici, interpreti e traduttori. Le suddette vacazioni, per le consulenze tecniche ordinate dal giudice civile, possono essere aumentate di un quarto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-01;1426~art4 · fonte del testo