Art. 16
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Alla fine dell'esercizio finanziario, la parte del fondo di cui al punto primo dell'articolo precedente e' ripartita con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico del bilancio dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' fra il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici locali e delle agenzie. La parte del fondo di cui al punto secondo dell'articolo precedente e' ripartita con provvedimento dei Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico del bilancio della Azienda di Stato per i servizi telefonici. I massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono superare le somme indicate nella tabella allegata alla presente legge.
Testo in vigore dal 13 giugno 1961 al 10 agosto 1966
