Art. 17
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Al personale che presta servizio in uffici diversi da quelli indicati nel successivo articolo 19, durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6) spetta una indennita' oraria di lire sessantacinque dalle ore ventidue alle ore ventiquattro e di lire centodieci dalle ore zero alle ore sei. La medesima indennita' spetta al personale degli uffici locali e delle agenzie. Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unita' alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonche' ai capiturno di notte alla commutazione telefonica, con almeno cinque dipendenti e che compiano l'intero orario, compete, inoltre, l'indennita' di lire cento per ogni notte.
Testo in vigore dal 13 giugno 1961 al 23 aprile 1965
