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Per il servizio notturno ridotto non retribuibile con l'indennita' di cui al precedente articolo, prestato negli uffici a traffico notturno ridotto dal personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonico, e' corrisposta un'indennita' complessiva di lire centonovanta per il turno di servizio completo prestato dalle ore ventidue alle ore otto. Per il disimpegno di speciali incarichi notturni, e limitatamente alla alla durata dei medesimi, puo' essere concessa al personale di cui al precedente comma l'indennita' prevista dall'articolo 17, nel quale caso e' ridotto in proporzione alle ore retribuite come servizio notturno, il compenso globale stabilito dal presente articolo. Per il servizio notturno ridotto non retribuibile con l'indennita' di cui al precedente articolo, prestato dal personale delle carriere impiegatizie negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee, e' corrisposta una indennita' di lire centoquarantacinque.

Testo in vigore dal 13 giugno 1961 al 23 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1961-05-27;465~art18 · fonte su Normattiva