Art. 2
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Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 1 devono pervenire all'Ufficio del genio civile di Nuoro entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I contributi sono concessi dal provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna. Nell'atto di concessione del contributo e' fissato un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, entro il quale gli interessati devono dare inizio ai lavori.
Testo in vigore dal 16 novembre 1966 al 16 dicembre 2010
