Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 1966 al 16 dicembre 2010. 140 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I proprietari delle abitazioni da sgomberare, i quali si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, possono chiedere, entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente, che all'esecuzione dei lavori provveda lo Stato. L'esecuzione dei lavori a cura dello Stato comporta l'obbligo dei singoli proprietari di pagare, in dieci annualita', al tasso legale dell'interesse, una somma pari al costo di costruzione, diminuito dell'ammontare del contributo e del costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati. A garanzia del pagamento delle annualita' e' iscritta sugli immobili ipoteca a favore dello Stato. L'importo dei lavori eseguiti a norma del presente articolo non puo' superare, per ogni abitazione, i limiti indicati nell'articolo 1. La gestione delle opere e' di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-10-31;952~art3 · fonte del testo