Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 novembre 1966 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I proprietari delle abitazioni da sgomberare, i quali si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, possono chiedere, entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente, che all'esecuzione dei lavori provveda lo Stato. L'esecuzione dei lavori a cura dello Stato comporta l'obbligo dei singoli proprietari di pagare, in dieci annualita', al tasso legale dell'interesse, una somma pari al costo di costruzione, diminuito dell'ammontare del contributo e del costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati. A garanzia del pagamento delle annualita' e' iscritta sugli immobili ipoteca a favore dello Stato. L'importo dei lavori eseguiti a norma del presente articolo non puo' superare, per ogni abitazione, i limiti indicati nell'articolo 1. La gestione delle opere e' di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.
Testo in vigore dal 16 novembre 1966 al 16 dicembre 2010
