Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 novembre 1966 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Per gli adempimenti previsti dalla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200 milioni nell'anno 1965, lire 500 milioni nel 1966 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1967 e 1968. Le somme non impiegate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 16 novembre 1966 al 16 dicembre 2010
