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[1]E' autorizzata la spesa straordinaria di lire cinquantasei milioni quattrocentosettantatremila da ripartirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

[2]La detta somma e' ripartita come segue:

  • a)lire 8,000,000 da stanziarsi a rate uguali in cinque esercizi decorrendi dal 1899-1900, per continuare i lavori di costruzione del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia;
  • b)lire 300,000 da stanziarsi in due rate di lire 150,000 ciascuna negli esercizi finanziari 1900-1901 e 1901-1902 pel compimento della costruzione del Policlinico «Umberto I» in Roma;
  • c)lire 3,700,000 da stanziarsi in sei esercizi finanziari, a partire dal 1899-1900, com'e' indicato nella tabella D annessa alla presente legge, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, designati nella tabella A annessa alla presente legge;
  • d)lire 16,473,000 da stanziarsi in otto esercizi finanziari, a decorrere dal 1900-1901, per l'esecuzione delle opere marittime straordinarie designate nell'annessa tabella B;
  • e)lire 28,000,000 per concorso dello Stato nelle spese a carico delle Casse per gli aumenti patrimoniali, con facolta' al Governo del Re di versare, a fondo perduto, la somma annuale qui appresso indicata nelle Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, istituite con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, ripartendo la somma stessa fra le Casse delle tre reti secondo i rispettivi bisogni:

[3]Esercizio 1899-900 L. 4,000,000 » 1900-901 » 4,000,000 » 1901-902 » 5,000,000 » 1902-903 » 5,000,000 » 1903-904 » 5,000,000 » 1904-905 » 5,000,000 ---------- L. 28,000,000

Testo in vigore dal 27 febbraio 1900 al 11 maggio 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1900-02-25;56~art1 · fonte del testo