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[1]E' autorizzata la spesa straordinaria di lire cinquantasei milioni quattrocentosettantatremila da ripartirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici. 2
[2]La detta somma e' ripartita come segue:
- a)lire 8,000,000 da stanziarsi a rate uguali in cinque esercizi decorrendi dal 1899-1900, per continuare i lavori di costruzione del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia;
- b)lire 300,000 da stanziarsi in due rate di lire 150,000 ciascuna negli esercizi finanziari 1900-1901 e 1901-1902 pel compimento della costruzione del Policlinico «Umberto I» in Roma;
- c)lire 3,700,000 da stanziarsi in sei esercizi finanziari, a partire dal 1899-1900, com'e' indicato nella tabella D annessa alla presente legge, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, designati nella tabella A annessa alla presente legge;
- d)lire 16,473,000 da stanziarsi in otto esercizi finanziari, a decorrere dal 1900-1901, per l'esecuzione delle opere marittime straordinarie designate nell'annessa tabella B;
- e)lire 28,000,000 per concorso dello Stato nelle spese a carico delle Casse per gli aumenti patrimoniali, con facolta' al Governo del Re di versare, a fondo perduto, la somma annuale qui appresso indicata nelle Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, istituite con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, ripartendo la somma stessa fra le Casse delle tre reti secondo i rispettivi bisogni:
[3]Esercizio 1899-900 L. 4,000,000 » 1900-901 » 4,000,000 » 1901-902 » 5,000,000 » 1902-903 » 5,000,000 » 1903-904 » 5,000,000 » 1904-905 » 5,000,000 ---------- L. 28,000,000
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 aprile 1912, n. 297
2La L. 4 aprile 1912, n. 297 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La spesa autorizzata dalle leggi 23 luglio 1881, numero 333, 12 luglio 1894, n. 317, 30 giugno 1896, numero 266, 25 febbraio 1900, n. 56, 30 giugno 1904, numero 293 e 30 giugno 1909, n. 407, per la costruzione delle strade provinciali sovvenute che si eseguono a cura delle provincie e' aumentata di lire 15.000.000 per impreviste e maggiori spese in confronto alle somme assegnate dalle varie leggi per le singole opere. Le somme occorrenti saranno prelevate a misura del bisogno con decreti ministeriali".
Testo in vigore dal 11 maggio 1912 al 16 dicembre 2009
