Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per gli agenti iscritti al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio con decorrenza posteriore al 30 giugno 1913, la pensione e' elevata dai nove decimi all'intero ammontare dei versamenti utili calcolati in base al primo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, tenuto conto dei soprassoldi di cui all'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310, e di quelli di cui all'art. 11 della presente legge, e non puo' mai essere inferiore a L. 400.
[2]Per le famiglie degli agenti morti in attivita' di servizio dopo la sopraindicata data 30 giugno 1913, o destituiti con effetto posteriore alla data medesima, la pensione e' commisurata al suddetto ammontare, ferme restando le norme di cui all'art. 20 del testo unico anzidetto.
Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
