Art. 11
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[1]Agli agenti stabili ed in prova addetti al servizio ferroviario di Stato provvisti degli stipendi o paghe d'organico indicati nella tabella A allegata alla presente legge, sono concessi i soprassoldi risultanti dalla tabella medesima in aggiunta a quelli di cui all'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310.
[2]Detti soprassoldi aggiuntivi si corrispondono in quanto sia dato agli agenti lo stipendio o paga, e, nei casi di riduzione dello stipendio o della paga a norma di regolamento, sono ridotti in egual misura. Essi sono valevoli per la liquidazione della pensione, e sono soggetti alla ritenuta ordinaria per il Fondo pensioni.
[3]L'imposta di ricchezza mobile e' a carico degli agenti in quanto sia dovuta sul loro stipendio o paga.
[4]Con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie ed il Consiglio dei ministri, sara' provveduto alla revisione dei soprassoldi di localita' di 3ª e 4ª categoria di cui all'art. 142 (tabelle C e D) delle disposizioni sulle equipotenze accessorie per il personale ferroviario approvato con Regio decreto 22 luglio 1906, n. 417, al fine di metterli in relazione col nuovo trattamento.
[5]Le presenti disposizioni andranno in vigore col 1° luglio 1914. Esse non riguardano il personale delle ferrovie complementari a scartamento ridotto della Sicilia classificate come secondario, ne' il personale, navigante.
Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 23 settembre 1917
