Art. 12
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[1]Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge saranno approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed il Consiglio dei ministri, le norme per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale delle ferrovie dello Stato nei riguardi della sicurezza dell'esercizio. Tali norme saranno applicate gradatamente man mano che sara' assunto ed addestrato il nuovo personale occorrente.
[2]Con altro decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie ed il Consiglio dei ministri, saranno rivedute le disposizioni sulle competenze accessorie del personale di macchina e dei treni con equo riguardo alla diminuzione di guadagno causata dalla riduzione del lavoro per effetto delle nuove norme, di cui al precedente alinea.
[3]Le nuove disposizioni andranno in vigore col 10 luglio 1914.
[4]La maggiore spesa derivante dalle disposizioni suddette non potra' superare la somma annua di lire 6.800.000.
Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
