Art. 13
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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7 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1919 al 16 dicembre 2009. 407 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata:
tolto: a) ad aumentare tutte le tariffe dei biglietti validi pei treni diretti, direttissimi e di lusso nella misura del 10 per cento per la la classe e del 5 per cento per la 2ª, fatta eccezione per le tariffe ridotte di cui al comma e) dell'art. 14 della legge 13 aprile 1911, n. 310, a riguardo delle quali resta fermo il disposto del detto comma;
tolto: b) a diminuire di un terzo i ribassi consentiti da tutti i biglietti di andata e ritorno;
tolto: c) ad aumentare del 10 per cento i prezzi dei biglietti di prima e seconda classe di qualsiasi specie, per i viaggi sulle linee della navigazione di Stato;
tolto: d) a riscuotere per ogni persona e per ogni viaggio su queste ultime linee una tassa di pontile, qualunque sia la specie del biglietto o della tessera in possesso del viaggiatore, sopprimendo in pari tempo la vigente soprattassa per il rilascio dei biglietti a bordo. Detta tassa viene stabilita inL. 1,50, 1,00 e 0,50 rispettivamente per le classi lª, 2ª e 3ª sulle linee Civitavecchia-Golfo Aranci e Napoli-Palermo ed in lire 0,50, 0,30 e 0,15 sulle linee Golfo Aranci-Terranova o Golfo Aranci-Maddalena;
tolto: e) ad applicare a tutti i trasporti a piccola velocita' ordinaria, non escluse le rispedizioni, che percorrono sulle linee esercitate dallo Stato, distanze non superiori a 26 chilometri e che si effettuano o si tassano a carro completo, una soprattassa per tonnellata che da L. 0,44 per le distanze fino a 5 chilometri si riduce, con degressione costante, a L. 0,02 per quella di 26 chilometri.
tolto: Pei trasporti in servizio cumulativo la misura della soprattassa e' ridotta alla meta'.
tolto: La soprattassa e' da applicarsi sul peso tassabile, e comprende le tasse erariali stabilite con le leggi numero 542 del 6 aprile 1862, n. 1945 (2ª serie) del 14 giugno 1874 e n. 101 del 29 marzo 1900.
tolto: Per i trasporti che non si tassano a peso e che richieggono l'uso di uno o piu' vagoni, la soprattassa sara' computata in ragione di 10 tonnellate per carro;
tolto: f) ad aumentare del 2 per cento le tasse dei trasporti a piccola velocita' non effettuati o tassati a carro completo, esclusi i diritti fissi e le tasse accessorie;
tolto: COMMA ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 MAGGIO 1918, N. 728;
tolto: COMMA ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 MAGGIO 1918, N. 728;aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art13 · fonte del testo