Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1919 al 16 dicembre 2009. 407 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata:

tolto: a) ad aumentare tutte le tariffe dei biglietti validi pei treni diretti, direttissimi e di lusso nella misura del 10 per cento per la la classe e del 5 per cento per la 2ª, fatta eccezione per le tariffe ridotte di cui al comma e) dell'art. 14 della legge 13 aprile 1911, n. 310, a riguardo delle quali resta fermo il disposto del detto comma;

tolto: b) a diminuire di un terzo i ribassi consentiti da tutti i biglietti di andata e ritorno;

tolto: c) ad aumentare del 10 per cento i prezzi dei biglietti di prima e seconda classe di qualsiasi specie, per i viaggi sulle linee della navigazione di Stato;

tolto: d) a riscuotere per ogni persona e per ogni viaggio su queste ultime linee una tassa di pontile, qualunque sia la specie del biglietto o della tessera in possesso del viaggiatore, sopprimendo in pari tempo la vigente soprattassa per il rilascio dei biglietti a bordo. Detta tassa viene stabilita inL. 1,50, 1,00 e 0,50 rispettivamente per le classi lª, 2ª e 3ª sulle linee Civitavecchia-Golfo Aranci e Napoli-Palermo ed in lire 0,50, 0,30 e 0,15 sulle linee Golfo Aranci-Terranova o Golfo Aranci-Maddalena;

tolto: e) ad applicare a tutti i trasporti a piccola velocita' ordinaria, non escluse le rispedizioni, che percorrono sulle linee esercitate dallo Stato, distanze non superiori a 26 chilometri e che si effettuano o si tassano a carro completo, una soprattassa per tonnellata che da L. 0,44 per le distanze fino a 5 chilometri si riduce, con degressione costante, a L. 0,02 per quella di 26 chilometri.

tolto: Pei trasporti in servizio cumulativo la misura della soprattassa e' ridotta alla meta'.

tolto: La soprattassa e' da applicarsi sul peso tassabile, e comprende le tasse erariali stabilite con le leggi numero 542 del 6 aprile 1862, n. 1945 (2ª serie) del 14 giugno 1874 e n. 101 del 29 marzo 1900.

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: Per i trasporti che non si tassano a peso e che richieggono l'uso di uno o piu' vagoni, la soprattassa sara' computata in ragione di 10 tonnellate per carro;

tolto: f) ad aumentare del 2 per cento le tasse dei trasporti a piccola velocita' non effettuati o tassati a carro completo, esclusi i diritti fissi e le tasse accessorie;

tolto: COMMA ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 MAGGIO 1918, N. 728;

tolto: COMMA ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 MAGGIO 1918, N. 728;aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art13 · fonte del testo