Art. 14
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[1]I provvedimenti di cui alle lettere a), b) ed f) dell'art. 13 sono estesi all'intero percorso dei trasporti in servizio cumulativo colle linee di proprieta' dello Stato, ma non da esso esercitate. Il loro provento, sara' sempre, anche per quanto riguarda le linee stesse, devoluto integralmente alle ferrovie dello Stato.
[2]Per le linee di proprieta' privata esercitate dallo Stato, il ricavato di tutti i provvedimenti di cui all'art. 13 va devoluto per intero alle ferrovie dello Stato.
[3]I provvedimenti di cui al citato art. 13 andranno in vigore entro quattro mesi dalla data di promulgazione della presente legge. Entro questo termine, e' riservato all'Amministrazione ferroviaria di stabilire la decorrenza d'ogni singolo provvedimento.
Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
