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L'applicazione del penultimo comma dell'art. 5 della legge 19 giugno 1913, n. 641, per l'aumento delle tariffe per servizi merci cumulativi andra' in vigore entro i limiti indicati nell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art15 · fonte del testo