Concernente disposizioni per il personale delle ferrovie dello Stato e per modificazioni di tariffe
Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'applicazione del penultimo comma dell'art. 5 della legge 19 giugno 1913, n. 641, per l'aumento delle tariffe per servizi merci cumulativi andra' in vigore entro i limiti indicati nell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
