Art. 16
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 82 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'Amministrazione ferroviaria e' autorizzata, in attesa della pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 20 della legge 30 giugno 1906, n. 272, ad applicare, per quanto riguarda le chiusure dei passaggi a livello e la sorveglianza e la custodia delle linee, le disposizioni di cui all'art. 10 (terz'ultimo capoverso) e 14 (penultimo capoverso) della citata legge a tutte le linee percorse giornalmente da non piu' di dieci coppie di treni ordinari, la cui velocita' non superi i limiti stabiliti dall'art. 11 della legge stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art16 · fonte del testo