Art. 16
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L'Amministrazione ferroviaria e' autorizzata, in attesa della pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 20 della legge 30 giugno 1906, n. 272, ad applicare, per quanto riguarda le chiusure dei passaggi a livello e la sorveglianza e la custodia delle linee, le disposizioni di cui all'art. 10 (terz'ultimo capoverso) e 14 (penultimo capoverso) della citata legge a tutte le linee percorse giornalmente da non piu' di dieci coppie di treni ordinari, la cui velocita' non superi i limiti stabiliti dall'art. 11 della legge stessa.
Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
